JobsAct demolito dalle sentenze

di Giampaolo Galli, Inpiù, 17 giugno 2021

Perché è ridiventata urgente la riforma del mercato del lavoro

Pochi si sono accorti che il disegno riformatore del Jobs Act, approvato con molta fatica nel 2015, è stato colpito al cuore da una sentenza della Corte Costituzionale del 2018 (n. 194 del 8/11/2018) e viene molto spesso di fatto disapplicato dai giudici ordinari. Come si ricorderà, il Jobs Act, nel tentativo di dare certezze alle imprese, stabiliva, all’art 3 comma 1, l’entità dell’indennizzo da corrispondere al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, nella misura di due mesi di anzianità aggiuntiva per ogni anno di servizio a partire da 4 mesi (che già prima della sentenza della C.C. erano stati portati a 6) fino a un massimo di 24 mesi (poi portati a 36). La Corte ha dichiarato incostituzionale proprio quell’articolo, “limitatamente alle parole di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione …”. Ciò significa che dal 2018, non è più la legge a stabilire l’entità dell’indennizzo, ma sono i giudici a stabilire caso per caso quello che la Corte ha ridefinito come risarcimento per un danno ingiusto subito dal lavoratore. Ad adiuvandum, la Corte ha affermato che gli indennizzi che erano previsti dalla legge non erano congrui. In particolare, 6 mesi per un neoassunto sono troppo pochi. “In tali casi [neo assunti], appare ancor più inadeguato il ristoro del pregiudizio causato dal licenziamento illegittimo, senza che a ciò possa sempre ovviare la previsione della misura minima dell’indennità di quattro (e, ora, di sei) mensilità”.

Alla sentenza della Corte, si sono aggiunte le sentenze dei giudici del lavoro che hanno trovato il modo di reintrodurre la sanzione della reintegra del lavoratore licenziato, facendo appello a supposte azioni discriminatorie da parte del datore di lavoro oppure a vizi di forma, tali da determinare la nullità del licenziamento. Il risultato è che oggi le imprese si trovano in una condizione di assoluta incertezza sul costo di un eventuale licenziamento. Non sanno, come non hanno mai saputo, se il licenziamento verrà giudicato legittimo, non sanno se gli avvocati di controparte riusciranno a trovare un cavillo per imporre la reintegrazione, non sanno infine se l’indennizzo sarà di 6 o di 36 mesi. In queste condizioni, è pressoché inevitabile che il mercato ricorra alle flessibilità al margine (contratti a tempo determinato e partite Iva) e le persone siano divise fra insiders e outsider; fra questi ultimi, giovani, donne e molti lavoratori del Sud. La riforma del mercato del lavoro è ridiventata un’urgenza per il nostro paese!

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